Descrizione
Aliquote
Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2023, ha approvato per l’anno 2024 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU, identiche all’anno 2023.
Scadenza versamento
La prima rata in acconto scade in data 17.06.2024 e la rata del saldo scade in data 16.12.2024 oppure in alternativa il contribuente entro il 17.06.2024 può versare l’intera imposta annua in unica soluzione.
Dichiarazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 entro il 30.06.2025 i soggetti passivi devono denunciare le variazioni intervenute durante l’anno 2024 rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. I modelli da utilizzare sono quelli approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024, che trovate cliccando qui. Si ricorda che gli Enti non commerciali sono tenuti a presentare, in modalità telematica, la dichiarazione IMU-TASI ENC, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta (art. 1 comma 770 L.160/2019). Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista a pena di decadenza.
Calcolo dell'imposta
Il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello di pagamento possono essere effettuati utilizzando l’applicazione on line cliccando qui. Si precisa che i Comuni non hanno l'obbligo di inviare a domicilio modelli precompilati di pagamento dell'IMU, che rimane un tributo in autoliquidazione. (Nota Ifel 12/05/2013.).
Aree fabbricabili
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/06/2020 sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU, valevoli anche per l'anno 2024.
Riversamenti da e ad altri Comuni
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Rescaldina anziché al diverso Comune competente, deve comunicare l’erroneo versamento all’ufficio IMU indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme. Utilizzare il modulo che trovate cliccando qui. Il Comune di Rescaldina, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Analoga procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui il contribuente versi l’imposta, anziché al Comune di Rescaldina, ad altro Comune incompetente. In questo caso, al Comune di Rescaldina dovrà essere inviata per conoscenza l’istanza di riversamento presentata al Comune erroneamente destinatario degli importi versati.
Se l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, utilizzando il modulo che trovate cliccando qui. (Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012).
Regolamento
Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2023 ha approvato le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Ravvedimento operoso
È possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni cliccando qui.
Enti non commerciali
Il comma 71 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) rientra nel novero delle norme di “interpretazione autentica”, assume pertanto validità anche per il passato, e introduce una novità per gli enti non commerciali.
Fino ad oggi, secondo la giurisprudenza corrente da anni consolidata, l’esenzione per gli immobili in cui si svolgano le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 con modalità non commerciali, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale.
Il legislatore con il comma 71 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha stabilito che “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (altro ente non commerciale), unzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali”. Inoltre, ha specificato che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili
Nell’anno 2023 entrava in vigore una nuova esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (reato di violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. La norma prevedeva però che per poter accedere all’esenzione, il soggetto interessato dovesse comunicare il possesso di tali requisiti “secondo modalità telematiche” che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe poi definito. Purtroppo, le regole per questa comunicazione telematica non sono mai giunte, e il MEF è dovuto intervenire in extremis, alla scadenza del saldo IMU 2023, con un comunicato stampa in cui, nel confermare ai contribuenti interessati di non versare l’imposta, li invitava a presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, esclusivamente in modalità telematica entro il 30/06/2024. Si ricorda quindi questa scadenza.
Contribuenti non residenti nel territorio italiano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia
Dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata e non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai contribuenti non residenti nel territorio italiano che siano titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50% con aliquota dell’11,40 per mille. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo, a patto che questo non sia l’Italia. Qualora il soggetto passivo possieda più alloggi in Italia, l’agevolazione è applicabile ad una sola unità e la scelta deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale occorrerà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.
Contribuenti non residenti in Italia e impossibilitati ad effettuare il versamento mediante il modello F24
In questi casi i contribuenti possono assolvere l’obbligo di versamento dell’IMU a mezzo bonifico bancario:
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per la quota comunale indicare:
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come beneficiario Comune di Rescaldina Tesoreria
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Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024, 15:30